Pos. I I I   Prot. n. 8430/ 86.11.09 del 27 maggio 2009 



Oggetto: Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifica dell' importo del compenso incentivante. Applicabilità in Sicilia.





PRESIDENZA REGIONE
Ufficio di Gabinetto
Palermo

e.p.c.
AGENZIA REGIONALE
PER I RIFIUTI E LE ACQUE
Settore 1° "Regolazione della acque"

Palermo

1.Con la nota prot. n. 4594 del 13 maggio 2009 Codesto Ufficio ha trasmesso la nota n. 17747 del 4 maggio 2009 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con cui viene chiesto se sia applicabile in Sicilia la disposizione di cui al comma 7 bis dell'art. 61 del D.L .25 giugno 2008 n. 112, inserita dall'art. 18 comma 4 sexies del DL 29 novembre 2008. n. 185 convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio n. 2009, n, 2, che modifica l'importo del compenso incentivante disciplinato dall'art. 92 del D.Lgs n. 163/06.
2. Sul quesito sopra esposto si osserva quanto segue.
Il comma 7 bis dell'art. 61 del D.L .25 giugno 2008 n. 112, inserito dall'art. 18 comma 4 sexies del D.L. 29 novembre 2008. n. 185 convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 così prevede: " A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo ".
Il comma 17 , prima parte, della medesima disposizione prevede che "Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. ....".
Le due disposizioni quindi vanno lette in stretta correlazione. Il comma 7 bis dell'art. 61 prevede, in buona sostanza, una modifica della destinazione dell'incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/06 per l'attività di progettazione fissato, secondo quest'ultima previsione, nella somma del due per cento dell'importo posto a base gara. Infatti viene precisato che la misura dello 0,5 per cento del suddetto fondo è destinata alle finalità di cui alla medesima disposizione e la misura dell'1,5 per cento è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per poi confluire nel fondo di cui al comma 17 del presente articolo.
Il comma 17, a sua volta, precisa che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa vengano versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato ma che tale disposizione non si applichi " agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale".
Quindi tale comma chiarisce che la previsione secondo cui le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo in esame - fra le quali anche quelle di cui al comma 7 bis- confluiscano in apposito capitolo del bilancio dello stato non si applichi, fra l'altro, anche agli enti territoriali. Pertanto se per espresso dettato normativo la Regione siciliana viene esclusa da tale previsione, appare evidente che alla stessa non possa ritenersi applicabile il comma 7 bis che modifica le destinazione del compenso incentivante in favore proprio del fondo indicato dal successivo comma 17 suesposto.
La superiore interpretazione è del resto confermata dalla circostanza che, come noto, la Regione siciliana gode di competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici ai sensi dell' art. 14 , lettera g, del suo Statuto , approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455.
In particolare la legge regionale 2.8.2002, n. 7, all'art. 1, ha statuito che la legge quadro in materia di lavori pubblici, L.11 febbraio 1994, n. 109, si applichi nel territorio della Regione siciliana nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale stessa.
Alla stregua di un'interpretazione strettamente letterale poiché il rinvio alla norma statale contenuto nella legge regionale n. 7/2002, è un rinvio "statico" o ricettizio, la legge statale richiamata è stata applicata nell'ordinamento regionale secondo la formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore di quella regionale di recepimento.
Quindi le modifiche o le abrogazioni apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non hanno avuto effetto sull'ordinamento della Regione se non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate alla esclusiva competenza dello Stato o che recepiscano norme comunitarie immediatamente precettive ( direttive "self executing) e fermo restando l'obbligo della Regione di adeguarsi ai principi fondamentali del Codice dei contratti che costituiscono norme di grande riforma economico- sociale.

Pertanto, al di fuori delle surriferite ipotesi, si è ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs 163/2006, e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento, debba trovare applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina degli incentivi e spese per la progettazione l'art. 18 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, a seguito della modifica apportata dall' art. 3, comma 29 della L. 24 dicembre 2003, n.350, recepito in Sicilia dall' art. 2, comma 2, della L.r. 29 novembre 2005, n.16, ha previsto che "una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori...."
Per le suddette motivazioni, quindi, si ritiene che la novella apportata dalla normativa sopra citata in ordine all'istituto del compenso incentivante non sia applicabile al territorio siciliano .


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.           


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